Quali sono ruoli, obblighi e doveri dello psicologo?

Professionalità, rapporto con l’utenza, obiettivi e privacy

La legge 56 del 1989 definisce i punti basilari dell’attività dello psicologo, come gli atti tipici, i requisiti necessari o l’accreditamento del ruolo, oltre che delle linee guida utili alla comunità degli psicologi nello svolgimento della loro professione e nello sviluppo della stessa.

Innanzi tutto, uno psicologo è chi ha conseguito un percorso di studi in psicologia, abilitandosi e iscrivendosi all’albo professionale [art. 3, legge 56/89]. 

Inoltre, “La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito” [art. 1, legge 56/89].

Gli psicologi sono figure professionali trasversali, cioè professionisti che possono svolgere attività in diversi campi.  Ad esempio, lo psicologo può esercitare nell’ambito delle organizzazioni e delle risorse umane, come selezionatore, consulente o formatore, nei gruppi e nelle comunità, per promuovere il benessere e prevenire il disagio, nell’ambito scolastico come docente o sostegno nello sportello di ascolto, nell’ambito dello sport come preparatore mentale, in ambito forense e giuridico come consulente tecnico, in quello scientifico come ricercatore e sperimentatore, ma l’attività più iconica è sicuramente quella clinica. 

L’attività clinica viene spesso associata a Freud e al suo lettino, tuttavia, psicologo e psicoterapeuta sono figure differenti, ma facilmente confondibili.  Lo psicologo clinico, attraverso le competenze acquisite durante la propria formazione e gli atti tipici che ha a disposizione, vuole promuovere il benessere della propria utenza – che siano singole persone o gruppi – sostenendo nel processo terapeutico, potenziando e promuovendo lo sviluppo di alcune competenze, evitare ricadute psicofisiche e prevenendo potenziali problematiche (C.N.O.P, 2013). 

Allo stesso modo, lo psicoterapeuta promuove il benessere e il cambiamento, ristrutturando ciò che crea disagio, problemi e immobilità nel proprio assistito.  Quella psicoterapeutica è un’attività più delicata del sostegno o della consulenza psicologica, perché il terapeuta va più in profondità toccando nervi più delicati, vulnerabilità più profonde, ferite mai cicatrizzate e interverrà coerentemente con la problematica e con il proprio approccio (Sanavio, 2011).  Per tale motivo l’attività psicoterapeutica – e non più terapeutica dello psicologo – necessita di un’ulteriore formazione [art. 3, legge 56/89], a cui possono accedere psicologi e medici abilitati.

Indipendentemente dall’ambito considerato, lo psicologo deve promuovere il benessere.  Infatti, dignità, autodeterminazione, autonomia, libertà di scelta, riservatezza, e tutela degli assistiti, sono alla base dell’attività psicologica.  Lo psicologo dovrà esercitare responsabilmente il ruolo ricoperto, con trasparenza e per l’utenza a cui si dedica, senza discriminazione o abusi professionali, come condotte lesivi, commistioni, acquisizione di benefici o compensi indebiti (C.N.O.P, 2013). 

In altre parole, lo psicologo è al servizio della persona, del suo benessere e del suo accrescimento. 

Ci tengo a ribadire un aspetto basilare dell’attività psicologica, lo psicologo è legato all’utenza a cui si interfaccia (ibi).  Ciò significa che i suoi obblighi sono rivolti a chiunque assista.  Infatti, a meno di esplicito e palese consenso dell’assistito, lo psicologo è tenuto al segreto professionale, astenendosi dalla divulgazione di informazioni acquisite in ambito professionale. 

Questo vale anche nel caso in cui l’utenza e la committenza non coincidano.  Ad esempio, un fanciullo, che lo si incontri in ambito scolastico o privato, avrà lo stesso diritto alla riservatezza di chiunque altro e i genitori potranno essere messi a conoscenza solo delle modalità di svolgimento del trattamento e non del contenuto emerso dai colloqui.  Nonostante ciò, qualora si parli di minori o interdetti, ovvero di persone che non possono esprimere validamente il proprio consenso, sarà necessario il consenso ad intervenire da parte di coloro che esercitano potestà o tutela dell’interessato, mantenendo però la riservatezza verso quest’ultimo (ibi).

Tuttavia, esistono delle eccezioni.  Infatti, se lo psicologo non è un libero professionista, ma lavora nel pubblico per una qualche struttura convenzionata dai servizi territoriali – come scuole, comunità residenziali, ospedali, carceri o aziende – ha degli obblighi anche verso l’ente per cui lavora, oltre che verso l’assistito.  Infatti, lo psicologo pubblico ha sempre l’obbligo di referto e denuncia se richiesta e necessaria, lo psicologo privato no.  In altre parole, lo psicologo pubblico è tenuto a dover infrangere il segreto professionale qualora l’ente per cui lavora o autorità giudiziarie lo richiedano, mentre lo psicologo privato non sarà tenuto a farlo (C.N.O.P, 2013; art. 365 c.p – Cornero, 2012; art. 331, 332, 334, c.p.p – Lattanzi, 2008). 

Infine, indipendentemente dalla tipologia professionale (pubblica o privata), lo psicologo potrà scegliere di derogare parzialmente o totalmente l’obbligo.  Infatti, valuterà se e come infrangere il segreto professionale, ma solo nel caso estremo in cui si presentino giustificati timori per la salvaguardia psicofisica dell’assistito o di terzi (C.N.O.P, 2013).

Riferimenti Bibliografici

Calvi, E., Gulotta, G., & Leardini, E. (2018). Il nuovo codice deontologico degli psicologi: commentato articolo per articolo con decisioni ordinistiche e giurisprudenza ordinaria. Giuffrè.

Psicologi, C. N. O. (2013). Codice deontologico degli psicologi italiani.

Carli, R., & Paniccia, R. M. (2003). Analisi della domanda: Teoria e intervento in psicologia clinica [Demand analysis: Theory and intervention in clinical psychology]. Bologna: Il Mulino.​

Cordero, F. (2012). Procedura penale. Giuffrè editore.

Lattanzi, G. (2008). Codice penale: annotato con la giurisprudenza. Giuffré Editore.

Legge 56/89 Ordinamento della professione di psicologo.

Sanavio, E. (2011). Le psicoterapie. Che cosa sono e come possono aiutarci. Il Mulino.

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